NORME diocesane per l’esercizio del Ministero

Indicazioni e Norme diocesane per L’ESERCIZIO  del MINISTERO STRAORDINARIO DELLA SANTA COMUNIONE

Sono state stese le nuove norme diocesane per l’esercizio del Ministero straordinario della Santa Comunione.

NORME DIOCESANE

  1. Il Ministero straordinario della Santa Comunione viene conferito dal Vescovo, il quale ritiene, per ora, di non servirsi della prevista facoltà di permettere ai presbiteri in cura d’anime di affidare, volta per volta, in caso di vera necessità, a una persona idonea l’incarico di distribuire la Comunione in quella specifica celebrazione (affidamento ad actum)[1] e nemmeno del conferimento da parte del parroco ai ministri straordinari della sua comunità parrocchiale.[2]
  2. Non essendo quindi – ad oggi – concesso ad alcun presbitero (o diacono) di affidare di propria iniziativa questo incarico ad altre persone, è necessario che in ogni comunità parrocchiale o religiosa esamini le proprie esigenze per presentare domanda di un adeguato numero di ministri straordinari per distribuire la Comunione Eucaristica durante le Messe e/o portarla agli ammalati. Un ulteriore discernimento pastorale andrà fatto per la richiesta del servizio nelle case di risposo o di guida della preghiera soprattutto festiva.

È bene che ogni comunità preveda un congruo numero di ministri che consenta un certo avvicendamento del servizio ai malati, per permetterne la partecipazione alla Comunione eucaristica nel Giorno del Signore, senza fretta, con la dignità e tutta l’ampiezza che tale ministero richiede nei confronti sia del Corpo di Cristo sia degli stessi fedeli infermi. [3]

 

[1] Come è contemplato dalla Istr. Immensae caritatis, 1, II, dal Messale Romano2, che ne pubblica il rito a pag. 1046; e previsto dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Istruzione Redemptionis sacramentum (25 marzo 2004), 155: in AAS 96 (2004) pp. 549-601 (settembre), qui p. 592. Ma la delega del ministro ad altri non è consentita: Redempt.sacram. ibid. n. 159: AAS, ibid. p. 593. Cfr. Congregazione per il Clero ed altre, Istr., Ecclesiae de mysterio, Disposizioni pratiche, art. 8 § 1: AAS 89 (1997) p. 871.

[2] La Conferenza Episcopale Italiana, al termine delle note al rito dell’Istituzione dei ministri Straordinari della Comunione, suggerisce di “delegare per la celebrazione del rito per l’istituzione in modo permanente di un ministro straordinario della Comunione: il parroco, se si tratta del servizio in una parrocchia, o un delegato episcopale se si tratta del servizio in un istituto”. Cfr. Conferenza Episcopale Italiana, Istituzione dei ministeri, 1980, p. 147.  Cfr. pure Rituale Romano, Benedizionale. Appendice III. 1. Istituzioni dei ministri straordinari della Comunione, n. 2012.

[3] Conferenza Episcopale Piemontese, La Celebrazione dei sacramenti. Orientamenti e norme, Elledici-Esperienze, Torino, 1997, nn. 68-73.