Idoneità del Candidato al Ministero straordinario della Comunione

IDONEITÀ DEL CANDIDATO

Ministro straordinario della Comunione può essere ogni fedele laico, sia uomo sia donna, che abbia compiuto i 25 anni (conforme all’età prevista dalla Conferenza Episcopale Italiana per i ministeri istituiti del Lettorato e dell’Accolitato).

Il Ministero conferito dal Vescovo è esercitabile nella diocesi di Alba, nel contesto della specifica Parrocchia o Unità Pastorale di appartenenza, per cui è stato richiesto il servizio, al di fuori della quale il ministero non è esercitabile senza nuovo incarico.

La scelta delle persone da proporre per questo ministero deve tener conto: (si apre in una nuova finestra)

  • di una loro buona formazione cristiana, già acquisita o della volontà e desiderio di acquisirla;
  • di una loro piena comunione ecclesiale[1] con la parrocchia di appartenenza;
  • di una loro assidua pietà eucaristica;
  • di una loro fondamentale disposizione ed effettiva capacità di incontro, dialogo, e servizio verso gli anziani e gli ammalati;
  • di eventuali esperienze di impegno pastorale o di volontariato, già svolti in qualche specifico settore ecclesiale, sia ancora in atto;
  • di una condotta tale che la sua designazione non desti sorpresa o sconcerto.[2].
  • i fedeli, se sposati, conducano una vita matrimoniale secondo i principi morali della chiesa.

 

 

[1] In riferimento alle situazioni di divorziati che hanno contratto nuove nozze civili occorre fare riferimento alla Nota della Conferenza Episcopale del Piemonte e della Valle d’Aosta, Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito (gennaio 2018): «Papa Francesco invita al discernimento pastorale con queste parole: “occorre discernere quali delle diverse forme di esclusione attualmente praticate in ambito liturgico, pastorale, educativo e istituzionale possano essere superate” (AL 299). È possibile dare due indicazioni previe. Le due indicazioni sono:

a) il superamento di uno o più impedimenti deve restare nel quadro del discernimento personale e pastorale e quindi, in linea generale, non si può formulare un’indicazione valida per tutte le situazioni, ma si deve valutare caso per caso;

b) la rimozione di tali “impedimenti” appartiene ai gesti da inserire nelle tappe di maturazione del cammino di riconciliazione. Con una sapiente pedagogia, il sacerdote può consentire a una persona, che ha veramente fatto un cammino spirituale di rinnovamento, forme diverse di partecipazione ecclesiale. Si inizierà da quelle che hanno un minore impatto ecclesiale: lettore, educatore, catechista, membro consiglio pastorale o economico. Si procederà, invece, in modo più graduale sulle altre che hanno un più forte rilievo ecclesiale: padrino/madrina nei sacramenti, direttore di uffici e organismi ecclesiali, ministro straordinario della comunione, insegnante di religione” (p. 13).

Per chiarimenti si può fare riferimento al Servizio Diocesano “Centro di ascolto Amoris Laetitia“.

[2] Istr. Immensae caritatis, 1, VI: AAS 65 (1973), 266.